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Sez. L, Sentenza n. 16302 del 12/07/2010 (Rv. 614228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dipendenti dell'ente poste - Assunzione a tempo determinato di lavoratori per fare fronte a "punte di più intensa attività stagionale" prevista dall'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 - Limiti temporali di cui alla legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto a termine dei dipendenti postali l'assunzione per "punte di più intensa attività stagionale", rientra nell'originaria formulazione dell'art. 8 del c.c.n.l. del 1994 ed è una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, che ha natura autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie ai sensi della legge n. 230 del 1962, ma anche rispetto ai vincoli cui è sottoposta la fattispecie introdotta dall'accordo integrativo 25/9/1997 (le c.d. esigenze eccezionali). Pertanto deve essere escluso per le "punte stagionali" il limite temporale del 30/4/1998 previsto per l'assunzione per esigenze eccezionali, in quanto l'autorizzazione conferita dal contratto collettivo contempla, quale unico presupposto per la sua operatività, l'assunzione in periodo caratterizzato da intensa attività di servizio. Ne discende che il giudice di merito è tenuto unicamente a verificare se sussistano elementi di fatto tali da supportare l'esistenza delle "punte" richieste dal CCLN.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)