Sez. L, Sentenza n. 4933 del 02/03/2007 (Rv. 596110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Limiti - Fattispecie relativa ad assunzione a tempo determinato di dipendente postale in sostituzione di dipendente assente per ferie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'interpretazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel senso dell'estensione dei contratti a termine "autorizzati", consente alla contrattazione collettiva, con una sorta di "delega in bianco", di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che i sindacati siano vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. Ne consegue, con riferimento all'ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 dei lavoratori postali per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", che va cassata la sentenza di merito che, ritenendo applicabile l'art. 1 lett. B della legge n. 230 del 1962, che prevede l'obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, abbia dichiarato la nullità del termine e la sussistenza tra le parti di un unico lavoro a tempo determinato, perchè era stata omessa l'indicazione del nome del lavoratore sostituito.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)