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Sez. 3, Sentenza n. 1624 del 08/05/1976 (Rv. 380391 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA DELLE PARTI - OMESSO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VENDITA - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380391-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA DELLE PARTI - OMESSO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VENDITA - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*

L'Estinzione del processo esecutivo per inattivita delle parti e prevista nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art 630 cod proc civ e pertanto essa non si verifica nel caso in cui il creditore procedente, dopo l'istanza di vendita, non provveda al deposito della documentazione prevista dal capoverso dell'art 567 cod proc civ, impedendo al giudice di emettere l'ordinanza di vendita e ponendo cosi il processo esecutivo in stato di quiescenza. Tale situazione, in Mancanza di specifici rimedi da parte del legislatore, puo essere rimossa dal debitore esecutato che abbia interesse al rapido esaurimento del processo esecutivo, il quale puo egli stesso provvedere al deposito della documentazione necessario o sollecitare direttamente il creditore procedente, ovvero rivolgersi al giudice della esecuzione per l'eventuale provvedimento di reiezione della istanza di vendita nel caso in cui venga ritenuto carente di giustificazione il ritardo nell'effettuazione del deposito della documentazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)