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Sez. 3, Sentenza n. 6391 del 01/04/2004 (Rv. 571702 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo del giudice dell'esecuzione - Cause tipiche previste dalla legge - Cause atipiche - Distinzione - Conseguenze - Impugnazione - Estinzione per cause atipiche - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571702-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cod. proc. civ., dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., che è il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi del giudice di merito, pronunciato con riferimento ad una dichiarazione di estinzione nei confronti del creditore procedente intervenuto, emessa dal giudice dell'esecuzione - dopo l'assegnazione del bene pignorato al creditore procedente - per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)