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Sez. 2, Sentenza n. 8759 del 17/03/1987 Ud. (dep. 28/07/1987) Rv. 176462 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO IN MATERIA DI ARMI - NECESSITÀ DELLE SPECIALI INDAGINI - INDAGINI CHE CONSENTONO L'ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - INDICAZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176462-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO IN MATERIA DI ARMI - NECESSITÀ DELLE SPECIALI INDAGINI - INDAGINI CHE CONSENTONO L'ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - INDICAZIONI.*

In ordine al giudizio direttissimo previsto in materia di armi dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497, la valutazione circa la non necessità di speciali indagini è rimessa al potere discrezionale del pubblico ministero, il quale, prima di decidere se procedere o meno con il rito direttissimo, può disporre indagini di polizia giudiziaria, emettere ordini di cattura, interrogare imputati, esaminare testimoni. Le "speciali indagini" che snaturano la sostanza del rito direttissimo sono le sole a porsi come ostative alla sua adozione anche in ipotesi di rito atipico e tra esse non sono da ricomprendersi l'esame dei verbalizzanti e quello della persona offesa dal reato o di testimoni. (Conf mass n 163906; (Conf mass n 171315; (Conf mass n 145314; (Conf mass n 147674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)