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Sez. 2, Sentenza n. 11889 del 07/10/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171315 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - INDAGINI CHE CONSENTANO L'ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - INDICAZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171315-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - INDAGINI CHE CONSENTANO L'ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - INDICAZIONI.*

Le "speciali indagini" che non consentono l'adozione del rito direttissimo sono quelle che snaturano la sostanza e la funzione del giudizio in esame e tali non sono, ovviamente, gli interrogatori degli imputati arrestati e l'audizione di alcuni testimoni e nemmeno l'ispezione dei luoghi, le indagini di polizia giudiziaria e le intercettazioni telefoniche eseguite dalla stessa polizia giudiziaria. (V mass n 145310; (Conf mass n 145314).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)