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Sez. 1, Sentenza n. 412 del 24/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163906 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO IN MATERIA DI ARMI - NECESSITÀ DELLE SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163906-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO IN MATERIA DI ARMI - NECESSITÀ DELLE SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONI.*

In ordine al giudizio direttissimo previsto dalla legge n. 497 del 1974 la valutazione circa la non necessità di speciali indagini è rimessa in via esclusiva ed insindacabile all'organo istruttorio; non è vincolata a prefissati limiti temporali; il P.m. prima di decidere, se procedere o meno con il rito direttissimo, può disporre indagini di polizia giudiziaria, emettere ordini di cattura, interrogare imputati, esaminare testimoni. Infine, le "speciali indagini" che snaturano la sostanza del rito direttissimo sono le sole a porsi come ostativi alla sua adozione anche in ipotesi di rito atipico e tra esse non sono da ricomprendersi l'interrogatorio di un coimputato, l'esame dei verbalizzanti e quello della persona offesa dal reato. (V mass n 158663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)