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Sez. L, Sentenza n. 5432 del 07/12/1989 (Rv. 464512 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA COLLETTIVA ESCLUDENTE LA COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO DAL CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E DEL TRATTAMENTO PER FERIE E FESTIVITÀ - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO ESCLUDENTE L'ASSORBIMENTO DEL COSIDDETTO STRAORDINARIO DI TURNO NELL'ORARIO NORMALE.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464512-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA COLLETTIVA ESCLUDENTE LA COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO DAL CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E DEL TRATTAMENTO PER FERIE E FESTIVITÀ - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO ESCLUDENTE L'ASSORBIMENTO DEL COSIDDETTO STRAORDINARIO DI TURNO NELL'ORARIO NORMALE.*

Attesa l'inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, l'autonomia collettiva ben può stabilire che un compenso di natura retributiva sia escluso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta riguardo ai quali l'adozione del detto criterio non sia imposta da una specifica norma. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è legittima la disciplina collettiva (nella specie, art. 6 del contratto collettivo del 1976) che - secondo l'interpretazione del giudice del merito (censurabile in Sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione) - esclusa la computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e festività. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva fondato detta conclusione sul rilievo, in particolare, della Mancanza di una volontà delle parti volta ad includere quel compenso nell'ambito della retribuzione normale o ad assorbire nell'orario normale il cosiddetto straordinario di turno). (V 608/89, mass n 461685; (V 463/89, mass n 461577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)