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Sez. L, Sentenza n. 463 del 26/01/1989 (Rv. 461577 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MENSILITÀ AGGIUNTIVE E TRATTAMENTO PER FERIE E FESTIVITÀ - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER COSIDDETTO LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCIDENZA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461577-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MENSILITÀ AGGIUNTIVE E TRATTAMENTO PER FERIE E FESTIVITÀ - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER COSIDDETTO LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCIDENZA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ.*

Attesa l'inesistenza - compatibile con la garanzia di sufficienza e proporzionalità prevista dall'art. 36 cost. - di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, l'autonomia collettiva ben può disporre che un compenso di natura retributiva sia escluso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta, riguardo ai quali l'adozione del detto criterio di onnicomprensività non sia imposta da una specifica norma. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è legittima la disciplina collettiva che - secondo l'interpretazione del giudice del merito (censurabile in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale) - escluda la computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e festività, atteso che il primo istituto ha natura esclusivamente contrattuale e che per le ferie la Determinazione della retribuzione spetta - in Mancanza di limitazioni ex artt. 36 cost. E 2109 cod. civ. - all'autonomia collettiva, mentre per le festività l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, pur assumendo un criterio di retribuzione globale od onnicomprensiva, fa riferimento, tuttavia, alla nozione di retribuzione normale, dalla quale esulano i compensi per lavoro straordinario, ancorché fisso. (V 5117/87, mass n 453714; (V 3407/87, mass n 452442; (V 3140/87, mass n 452232; (V 7592/86, mass n 449617; (V 7592/86, mass n 449618).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)