Sez. 1, Sentenza n. 3219 del 03/04/1987 (Rv. 452284 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - ONERE A CARICO DEL SOLO CONIUGE SUPERSTITE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970, MODIF. EX ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978, IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA AL CONIUGE DIVORZIATO - DIRITTO NUOVO ED AUTONOMO RISPETTO AL DIRITTO ALLO ASSEGNO - SPETTANZA NEI CONFRONTI DIRETTI DELL'ENTE EROGATORE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - ONERE A CARICO DEL SOLO CONIUGE SUPERSTITE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970, MODIF. EX ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978, IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA AL CONIUGE DIVORZIATO - DIRITTO NUOVO ED AUTONOMO RISPETTO AL DIRITTO ALLO ASSEGNO - SPETTANZA NEI CONFRONTI DIRETTI DELL'ENTE EROGATORE.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, in riferimento all'art. 3 cost., sotto il profilo che l'assegno di divorzio, attraverso la ripartizione della pensione di riversibilità fra il coniuge divorziato ed il coniuge del pensionato, verrebbe a gravare soltanto sul coniuge superstite e non anche sugli altri eredi a differenza delle altre obbligazioni del de cuius che vengono sopportate da tutti gli eredi in proporzione delle rispettive quote. Il diritto del coniuge divorziato ad una quota della pensione di riversibilità, infatti, è un diritto nuovo ed autonomo rispetto all'assegno di divorzio e sussiste nei diretti confronti dell'ente erogatore, sicché non possono compararsi situazioni formalmente e sostanzialmente diverse, apparendo logico e razionale che la pensione di riversibilità venga ripartita fra i coniugi del pensionato defunto, assicurando al coniuge divorziato un mantenimento adeguato ai suoi bisogni senza far gravare tale mantenimento neppure in parte sugli altri eredi. (V 10/85, mass n 438213; (V 2911/83, mass n 427830).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)