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Sez. 1, Sentenza n. 10 del 05/01/1985 (Rv. 438213 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE SUPERSTITE - CONDIZIONI - PREESISTENZA DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438213-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE SUPERSTITE - CONDIZIONI - PREESISTENZA DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'attribuzione in tutto od in parte della pensione di riversibilità, in favore del coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e per il caso di morte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 (nella specie, secondo comma, inerente alla ipotesi della Mancanza di un coniuge superstite), è consentita indipendentemente dal fatto che il suddetto Obbligo dell'ex coniuge defunto sia divenuto concreto ed attuale per effetto di una pronuncia di liquidazione e condanna al pagamento di quell'assegno di divorzio. (V 2911/83, mass n 427830; (V 6045/81, mass n 416836; (V 6396/80, mass n 410143).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)