diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3770 del 17/08/1977 (Rv. 387434 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIMISSIONI DI DIPENDENTI EX COMBATTENTI O ASSIMILATI - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387434-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIMISSIONI DI DIPENDENTI EX COMBATTENTI O ASSIMILATI - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per effetto del rinvio espressamente operato dall'art 4 della legge n 824 del 1971 - contenente le norme di esecuzione della legge n 336 del 1970 - all'art 1 DPR n 759 del 1965 (secondo cui l'aliquota da prendersi a base per la misura dell'indennita di buonuscita ENPAS e di un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile) anche per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo stato (comprese le aziende municipalizzate: art 4 legge n 336 del 1970) l'indennita di anzianita spettante in caso di dimissioni dei dipendenti ex combattenti o assimilati, in dipendenza del beneficio di maggior numero di anni di servizio riconosciuto a termini della legge n 336 del 1970, deve essere calcolata nell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua. (V 3543/76, mass n 382298).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)