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Sez. L, Sentenza n. 2752 del 24/03/1980 (Rv. 406532 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - EQUIPARAZIONE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA DI ANZIANITA SPETTANTE IN CASO DI DIMISSIONE DI EX COMBATTENTI - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406532-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - EQUIPARAZIONE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA DI ANZIANITA SPETTANTE IN CASO DI DIMISSIONE DI EX COMBATTENTI - CALCOLO - CRITERI.*

Per effetto del rinvio espressamente operato dall'art 4 della legge n 824 del 1971 - contenente norme di esecuzione della legge n 336 del 1970 - all'art 1 del DPR del 1965 n 759 (secondo cui l'aliquota da prendersi a base per la misura dell'indennita di buonuscita ENPAS e di un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile) anche per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo stato (nella specie, banca nazionale del lavoro) l'indennita di anzianita spettante in caso di dimissione dei dipendenti ex combattenti o assimilati, in dipendenza del beneficio di maggior numero di anni di servizio riconosciuti a termini della legge n 336 del 1970, deve essere calcolata nell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua, che deve essere intesa come lo stipendio individuato secondo le particolari Disposizioni regolamentari o normative interne dell'ente, e cioe secondo il compenso effettivamente rapportato alla prestazione lavorativa mensile, con la conseguenza che deve escludersi il computo di qualsiasi altra elargizione accessoria od aggiuntiva a qualunque titolo prevista. (V 3770/77, mass n 387434; (V 2365/77, mass n 386076; (contra 1166/79, mass n 397376).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)