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Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 01/02/2000 (Rv. 533351 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Diretta applicazione all'interno dell'ordinamento statuale - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533351-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Dal principio dell'affermata autonomia dell'ordinamento comunitario rispetto all'ordinamento nazionale discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta, fatto sempre salvo il limite desumibile dall'art. 11 Cost., con la conseguenza che, con riferimento alle Direttive - il cui carattere vincolante per gli Stati membri discende dal disposto di cui all'art.189 del Trattato di Roma - la diretta applicabilità, in tutto od in parte, delle prescrizioni in esse contenute non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente che la prescrizione sia incondizionata (sì da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), e che, inoltre, lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - risulti inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva medesima (Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85; Corte Cost. sentenze nn. 4748/85 e 168/91).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)