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Sez. 3, Sentenza n. 752 del 23/01/2002 (Rv. 551781 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Strumento di attuazione dello stato - Mancanza - Direttiva - Efficacia nei confronti dello stato - Ammissibilità - Efficacia normativa nei rapporti tra privati - Condizioni - Fattispecie in tema di massimali assicurativi per i sinistri coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551781-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri - sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva - limitatamente ai rapporti tra le autorità dello stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetto efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetto efficacia orizzontale), a meno che - come precisato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 12 luglio 1990 in causa 188/89, Foster - siano invocate nei confronti di un organismo il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato con atto della pubblica autorità di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che il fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, rientri tra i detti organismi, essendo stato istituito per soddisfare un interesse sociale ed essendo gestito sotto il controllo del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ed alimentato dai contributi autoritativamente imposti alle imprese assicuratrici, ed ha, conseguentemente, ammesso la possibilità della diretta applicazione - ove fosse accertata nel giudizio di rinvio la ricorrenza dei presupposti indicati in massima - delle disposizioni della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, concernenti i massimali assicurativi, in una controversia tra un privato e l'impresa designata dal fondo).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 all. A, Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)