Sez. L, Sentenza n. 17350 del 30/08/2004 (Rv. 578361 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Nullità per mancata iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - Effetti del contratto nei confronti dell'Enasarco - Esclusione - Limiti - Direttiva comunitaria n. 653 del 1986 - Ininfluenza. .
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto di agenzia nullo perchè stipulato con soggetto non iscritto nell'apposito ruolo è privo di effetti anche nei confronti dell'Enasarco, presupponendo, l'insorgenza dell'obbligo contributivo, un valido contratto di agenzia, mente la correlazione tra l'iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio - requisito di validità del rapporto di agenzia - e l'iscrizione all'Enasarco viene meno solo se riferita ad agente non obbligato ad iscriversi nel ruolo, come nel caso di agente operante all'estero, nel qual caso il contratto di agenzia è valido e, pur potendo non esservi iscrizione al ruolo, sussiste, non di meno, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione all'Enasarco; nè la direttiva Cee del 18 dicembre 1986, n.653 può indurre ad una diversa interpretazione dell'art. 9 delle leggi n. 316 del 1968 e n. 204 del 1985 (in ordine all'invalidità del contratto a causa del difetto di iscrizione nel ruolo professionale), sia per la portata innovativa della direttiva, che esplica efficacia nell'ordinamento italiano dalla scadenza del termine accordato per darvi attuazione, sia per il significato, chiaro ed univoco, della disposizione recata dall'art. 9 cit., tale da rifiutare una diversa interpretazione.
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 18/12/1986 num. 653, Legge 12/03/1968 num. 316 CORTE COST., Legge 03/05/1985 num. 204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)