diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 5452 del 03/03/2017 (Rv. 643275 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti - Contemporaneo esercizio di attività autonoma - Doppia contribuzione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643275-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)