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Sez. 1, Sentenza n. 3582 del 26/10/1968 (Rv. 336795 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - ART. 348 COD.PROC.CIV. - FINALITA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336795-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - ART. 348 COD.PROC.CIV. - FINALITA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - CONSEGUENZE.*

Ragione giustificatrice della modifica, introdotta dalla novella del 1950 al tenore originario della disposizione dettata dall'art. 348 cod. proc.civ., in virtu della quale all'appellante, non ancora costituito o non comparso alla prima udienza, deve essere data comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, e di consentire all'appellante, comparendo nella nuova udienza fissata dall'istruttore, di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello. Pertanto, se l'improcedibilita dell'appello non sia stata rilevata ne dichiarata, l'appellante che non sia comparso alla prima udienza e neppure in quella successiva, difetta di interesse ad impugnare la sentenza di appello (che ha esaminato il merito e deciso su di esso) per l'omessa od irrituale comunicazione della nuova udienza di cui al predetto articolo. (V. 1636-67, massima n.328443 574-66, massima n.321151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)