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Sez. 2, Sentenza n. 3367 del 20/11/1971 (Rv. 354900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - ART 348 COD PROC CIV - FINALITA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1971-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - ART 348 COD PROC CIV - FINALITA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - CONSEGUENZE.*

La ratio della norma dettata dal primo comma dell'art 34, cod proc civ - a tenore della quale all'appellante, non ancora costituito o non comparso alla prima udienza, deve essere data comunicazione del rinvio della causa - risiede nell'interesse particolare dell'appellante, che la legge tutela, di evitare, con la comparizione alla nuova udienza fissata dall' istruttore, la dichiarazione di improcedibilita dell'appello. Conseguentemente, qualora tale improcedibilita non sia stata ne rilevata, ne dichiarata, avendo il giudice di appello esaminato il merito della causa e deciso su di esso, l'appellante difetta d'interesse ad impugnare la sentenza di secondo grado a causa dell'omessa o irrituale comunicazione prevista dalla norma predetta. (Conf 3582'68, mass n 336795).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)