Sez. 2, Sentenza n. 1000 del 12/03/1977 (Rv. 384624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - COMUNICAZIONE DEL RINVIO - FINALITA - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - DOGLIANZA PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO - CARENZA DI INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - COMUNICAZIONE DEL RINVIO - FINALITA - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - DOGLIANZA PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO - CARENZA DI INTERESSE.*
La ratio della norma dettata dal primo comma dell'art 348 cod proc civ - a tenore della quale all'appellante, non ancora costituito o non comparso alla prima udienza, deve essere data comunicazione del rinvio della causa - risiede nell'interesse particolare dello appellante, che la legge tutela, di evitare, con la comparizione alla nuova udienza fissata dall'istruttore, la dichiarazione di improcedibilita dell'appello. Conseguentemente, qualora tale improcedibilita non sia stata ne rilevata, ne dichiarata, avendo il giudice di appello esaminato il merito della causa e deciso su di esso, l'appellante difetta d'interesse ad impugnare la sentenza di secondo grado a causa della omessa o irrituale comunicazione prevista dalla norma predetta. (Conf 3367/71, mass n 354900; (Conf 3582/68, mass n 336795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)