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Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008 (Rv. 604892 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicurato e dell'assicuratore - Solidarietà - Limiti - Debito dell'assicuratore oltre il limite del massimale - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione.
Stato
decisa il 2008-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604892-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l'obbligazione dell'assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica; ne consegue che l'unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell'assicuratore, né l'oggetto del contratto di assicurazione, che è l'indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da una società assicuratrice nei confronti di una procedura esecutiva attivata sulla base di una sentenza di condanna per una somma eccedente il massimale di polizza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)