Sez. 3, Sentenza n. 8717 del 04/10/1996 (Rv. 499943 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Limitazione nei limiti del massimale - Solidarietà con l'assicurato - Natura - Condanna in solido nel giudizio penale dell'assicuratore e dell'imputato assicurato - Ininfluenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
L'obbligazione dell'assicuratore della R.C.A. è contenuta nei limiti del massimale di polizza e la solidarietà tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discendente "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo, di natura indennitaria, deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi al fatto che in sede penale l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile in solido con l'imputato assicurato al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 cod. proc. pen. abr. (art. 538 cod. proc pen. vigente), non preclude ed anzi impone l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni, convenzionali e legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)