Sez. 3, Sentenza n. 14941 del 06/09/2012 (Rv. 623800 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Responsabilità di terzi - Transazioni stipulate dall'assicurato con il responsabile o con il suo assicuratore - Diritto all'indennizzo nei confronti dell'Inail - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
L'assicurato rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, nell'ipotesi di transazione conclusa direttamente (con effetto liberatorio) con il responsabile civile (o con la sua società assicuratrice) non può conseguire dall'INAIL un ulteriore indennizzo dello stesso danno, già in parte o per intero risarcito, se non nei limiti dell'eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile (o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall'istituto previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)