Sez. L, Sentenza n. 2649 del 02/04/1990 (Rv. 466335 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DI TERZI - TRANSAZIONI STIPULATE DALL'ASSICURATO CON IL RESPONSABILE O CON IL SUO ASSICURATORE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - DI TERZI - TRANSAZIONI STIPULATE DALL'ASSICURATO CON IL RESPONSABILE O CON IL SUO ASSICURATORE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'assicurato, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, nell'ipotesi di transazione conclusa direttamente (con effetto liberatorio) con il responsabile civile (o con la sua società assicuratrice) dell'infortunio che ha risarcito interamente il danno dedotto dal danneggiato, non può conseguire dall'Inail un (ulteriore) indennizzo dello stesso danno - già in parte o per intero risarcito - se non nei limiti dell'eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile (o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall'istituto previdenziale. (V 421/78, mass n 389719; (V 2595/66, mass n 325000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)