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Sez. L, Sentenza n. 347 del 16/01/1998 (Rv. 511620 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Responsabilità dell'assicurato verso l'assicuratore per il pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione - Conseguenze - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Transazione dell'infortunato con l'assicuratore del terzo responsabile - Perdita del diritto all'indennizzo nei confronti dell'INAIL - Esclusione - Responsabilità risarcitoria dell'infortunato verso l'istituto - Sussistenza - Detrazione dalla somma dovuta dall'INAIl di quanto percepito in linea capitale dall'infortunato in esecuzione dell'accordo transattivo - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511620-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

La disposizione dell'art. 1916, terzo comma, del codice civile, in base alla quale l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di quest'ultimo di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, non comporta la perdita del diritto all'indennizzo dovuto dall'INAIL in favore del lavoratore, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, ancorché questi abbia transatto con l'assicuratore del danneggiante in ordine al danno occorsogli, atteso che da un lato siffatta conseguenza è estranea alla previsione della norma menzionata, limitandosi questa a sancire una responsabilità risarcitoria a carico dell'assicurato, e dall'altro, nella disciplina dell'assicurazione infortuni sul lavoro la valenza dell'obbligo dell'istituto previdenziale nell'assolvere la sua funzione indennitaria dei danni subiti è inequivocabilmente individuata nell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la irrilevanza rispetto a tale funzione degli interessi recuperatori dell'istituto rispetto ai responsabili dell'infortunio, fermo restando peraltro che di quanto percepito in esecuzione dell'accordo transattivo dall'infortunato va tenuto conto nella concreta determinazione del pregiudizio da questi subito, mediante detrazione dalla somma dovutagli dall'INAIL, senza che ciò dia luogo ad un compensazione, non consentita in materia, e senza che pertanto la somma da detrarre possa esser gravata di interessi e rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)