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Sez. U, Sentenza n. 28809 del 27/12/2011 (Rv. 620187 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Finanziamento di un'opera a carico di un ente pubblico - Realizzazione da parte di altro ente pubblico concessionario - Pagamento col sistema della liquidazione a consuntivo - Azione di rivalsa da parte dell'ente concessionario nei confronti dell'ente concedente per la ripetizione di somme versate a titolo di compenso revisionale - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620187-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Nell'ipotesi in cui un ente pubblico, assumendosene l'intero onere di finanziamento, conceda ad un altro ente pubblico di realizzare un'opera attraverso il sistema di liquidazione a consuntivo per i lavori e la determinazione in via presuntiva dell'importo di spesa, stabilendo che la liquidazione finale dovrà avvenire sulla base del costo effettivo dell'opera, la controversia instaurata dall'ente concessionario nei confronti del concedente per la ripetizione di somme che il concessionario stesso è stato condannato a pagare all'appaltatore a titolo di compenso revisionale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda si fonda su di un diritto soggettivo, mancando qualsiasi potere deliberativo o di controllo in capo all'ente concedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)