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Sez. L, Sentenza n. 10767 del 02/12/1996 (Rv. 500999 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a clausola dell'accordo collettivo del 1982 per i dipendenti delle aziende di trasporto pubbliche relativa al "riproporzionamento" della diaria di pernottamento.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500999-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. relativamente al punto in questione, aveva affermato che in relazione all'accordo contrattuale collettivo del 1982, sottoscritto dalla Federtrasporti, la diaria di pernottamento doveva rimanere invariata in termini assoluti, poiché con l'impiego del termine "riproporzionamento" le parti avevano voluto esprimere l'esigenza di una modifica - adeguata a tale scopo - della percentuale della retribuzione base prevista dal contratto precedente quale misura di tale indennità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)