Sez. L, Sentenza n. 3806 del 16/03/2001 (Rv. 544815 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Contratto collettivo - Interpretazione - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a clausola del CCNL autoferrotranvieri sulla diaria ridotta.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla diaria ridotta ai sensi dell'art. 21 A CCNL autoferrotranvieri applicando alla disposizione la regola di ermeneutica che impone la ricerca della comune volontà delle parti e ritenendo che la continuità della prestazione lavorativa fuori sede non era interrotta dal semplice transito per la residenza lavorativa o dalle fermate tecniche, essendo necessaria una sosta significativa in detta zona, la cui durata era desumibile dal concetto di orario di lavoro per gli autoferrotranvieri di cui all'art. 5 della legge n. 138 del 1959, e il ricorrente aveva omesso di specificare le carenze e lacune argomentative o le illogicità in cui sarebbe incorso il giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 21 all. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)