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Sez. L, Sentenza n. 7483 del 13/12/1986 (Rv. 449522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - NORMA TRANSITORIA DI CONTRATTO COLLETTIVO CHE CONSERVA A DETERMINATI LAVORATORI UN PREESISTENTE TRATTAMENTO GIURIDICO PIÙ FAVOREVOLE - NATURA DI TALE DISPOSIZIONE - INCORPORAZIONE DELLA STESSA NEL CONTENUTO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - EFFETTI - SOTTRAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI AL PRINCIPIO DELLA AMMISSIBILITÀ DELLA DEROGA IN PEIUS DEL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1986-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - NORMA TRANSITORIA DI CONTRATTO COLLETTIVO CHE CONSERVA A DETERMINATI LAVORATORI UN PREESISTENTE TRATTAMENTO GIURIDICO PIÙ FAVOREVOLE - NATURA DI TALE DISPOSIZIONE - INCORPORAZIONE DELLA STESSA NEL CONTENUTO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - EFFETTI - SOTTRAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI AL PRINCIPIO DELLA AMMISSIBILITÀ DELLA DEROGA IN PEIUS DEL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE.*

Ove il contratto collettivo con una norma transitoria deroghi alla regolamentazione generale, conservando a determinati lavoratori un preesistente trattamento giuridico più favorevole, tale disposizione non ha il carattere di atto generale di autonomia negoziale concernente una pluralità di lavoratori collettivamente e non singolarmente considerati ai fini dell'uniforme disciplina dei loro rapporti di lavoro; viceversa, essa si incorpora nel contenuto del contratto individuale di lavoro di quei determinati dipendenti, dando luogo a diritti acquisiti, che si sottraggono al principio generale secondo cui l'accordo aziendale può derogare in pejus il trattamento previsto in favore dei lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale. (principio affermato con riferimento alla disposizione transitoria prevista dal CCNL 16 luglio 1979 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private che, in materia di ferie del lavoratore, prevedeva la conservazione dell'eventuale trattamento più favorevole previsto a livello aziendale). (V 436/86, mass n 444042; (V 4819/85, mass n 442227).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)