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Sez. L, Sentenza n. 4819 del 04/10/1985 (Rv. 442227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - EFFICACIA - DEROGA IN PEIUS PER I LAVORATORI DEL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - EFFICACIA - DEROGA IN PEIUS PER I LAVORATORI DEL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*

Il contratto o accordo aziendale di lavoro è un atto negoziale che realizza un'uniforme disciplina dell'interesse collettivo dei lavoratori con efficacia di normativa generale tipica della contrattazione collettiva anche se limitata ad una sola azienda e di conseguenza assume il valore di contratto collettivo. Pertanto ad esso non è applicabile la norma dell'art. 2077 cod. civ. di tal che un contratto o accordo aziendale ben può derogare in peius il trattamento previsto in favore dei lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale. (Conf 1081/84, mass n 433238; (Conf 928/84, mass n 433125; (Conf 927/84, mass n 433120; (Conf 1266/82, mass n 419142; (Conf 1214/82, mass n 419087; (Conf 349/81, mass n 410811; (Conf 2018/78, mass n 391378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)