Sez. 5, Sentenza n. 57749 del 15/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 271989 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Appropriazione indebita e non sottrazione di cose comuni - Fattispecie - Condotta di impossessamento di energia elettrica per allaccio abusivo a valle del contatore condominiale - Configurabilità dell'aggravante ex art. 61, n.11, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE
Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'aggravante dell'art. 61 n.11 cod. pen., non essendo configurabili relazioni di coabitazione tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)