Sez. 4, Sentenza n. 22913 del 24/03/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 228790 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Esigenze cautelari - Carenza di motivazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
È carente di motivazione, sotto il profilo delle esigenze di tutela della collettività, l'ordinanza con cui il giudice di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la misura degli arresti domiciliari facendo esclusivo riferimento alla commissione di delitti della stessa specie, senza indicare l'epoca di commissione né la gravità dei fatti e, inoltre, omettendo di prendere in considerazione la personalità dell'agente. (Nel caso di specie la condotta contestata consisteva in un modesto episodio di cessione di sostanza stupefacente e, inoltre, i "precedenti" specifici erano risalenti nel tempo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)