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Sez. 6, Sentenza n. 11231 del 28/02/2001 Cc. (dep. 21/03/2001) Rv. 218618 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Rigetto di emissione di ordinanza di custodia cautelare per insussistenza di indizi - Appello del P.M. - Misura disposta in accoglimento del gravame - Valutazione e motivazione anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218618-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di custodia cautelare, nel caso in cui sia stata rigettata dal g.i.p.la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero, qualora ritenga di accogliere l'impugnazione e di emettere il provvedimento, ha il dovere di valutare, e di motivare adeguatamente, oltre che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche se ricorrano le esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc. pen., a prescindere dalla proposizione di specifiche censure sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)