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Sez. 6, Sentenza n. 3088 del 04/07/2000 Cc. (dep. 06/09/2000) Rv. 217715 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Norme sul processo di appello in tema di procedimento principale - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze in tema di annullamento del provvedimento impugnato - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217715-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, al giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen. si applicano le regole generali di tale mezzo di gravame previste dagli artt. 593 - 605 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione. Ne consegue che se manchi di motivazione l'ordinanza oggetto di appello con riferimento agli elementi di cui all'art. 292, secondo comma, lett. c), cod. proc pen. il tribunale del riesame può colmare i vuoti motivazionali riscontrabili nel provvedimento impugnato senza possibilità di annullarlo, posto che il potere di annullamento per vizio di motivazione compete esclusivamente alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)