Sez. L, Sentenza n. 8 del 05/01/2015 (Rv. 633850 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO | Condanna penale - Risoluzione del rapporto - Pena accessoria interdittiva introdotta in epoca successiva alla condotta addebitata - Omissione del procedimento disciplinare - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO
È nulla, per violazione degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministrazione scolastica a seguito di sentenza penale di condanna ma in assenza di procedimento disciplinare, quale effetto automatico conseguente a pena accessoria interdittiva, allorché quest'ultima sia stata introdotta da legge successiva alla commissione dei fatti addebitati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato ad un docente condannato per il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., in quanto la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, di cui all'art. 609 nonies cod. pen., era stata introdotta dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, in epoca posteriore alla condotta ascritta).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 novies, Legge 06/02/2006 num. 38 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)