diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3698 del 17/02/2010 (Rv. 611975 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE | Destituzione di diritto - Art. 9 della legge n. 19 del 1990 - Applicabilità - Limiti - Applicazione di sanzioni penali accessorie - Compatibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611975-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE

L'art. 9 della legge n. 19 del 1990, ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, mentre non si riferisce anche alla destituzione conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità della sua prosecuzione (v. anche sentenza della Corte cost. n. 286 del 1999). (In applicazione del principio, la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnazione di un licenziamento comminato a seguito dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per effetto di condanna per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., ha ritenuto che, ponendosi la misura adottata dal datore di lavoro come un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria, non trovassero applicazione le disposizioni del contratto collettivo comparto enti locali 1994-1997 nella parte in cui richiedevano lo svolgimento del procedimento disciplinare ai fini del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 quinquies, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)