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Sez. L, Sentenza n. 30527 del 27/11/2024 (Rv. 673048-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE | Destituzione di diritto - Abrogazione ex art. 9 della legge n. 19 del 1990 - Applicabilità - Limiti - Contrasto con l'art. 85, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673048-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE

L'art. 9 l. n. 19 del 1990 - per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale - deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso dell'esperimento del procedimento per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, e non anche a quella conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto; ne consegue che il suddetto intervento normativo non può ritenersi abrogativo dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. n. 3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune - in conformità dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 - da censure di legittimità costituzionale.

Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)