Sez. 1, Sentenza n. 3776 del 21/11/1968 (Rv. 337166 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DEL DOVERE DI ASTENSIONE- DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - INOSSERVANZA DEL DOVERE DI ASTENSIONE- DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'inosservanza dell'Obbligo dell'astensione del giudice non si riverbera sulla validita della sentenza, onde il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato, in Sede di gravame, come motivo di nullita della sentenza. Unica eccezione a tale principio e il caso previsto dal n.1 dello art.51 cod.proc.civ., che si concreta nel generale assoluto precetto nemo iudex in causa propria. (Conf.322692 1265-64 820-64). Conforme alle sentenze n.1567-68, massima n.333288' 1211-67 mass. N.327694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)