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Sez. 2, Sentenza n. 314 del 06/02/1971 (Rv. 349822 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - GIUDICE DI APPELLO - CAUSA GIA CONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - MANCATA RICUSAZIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349822-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - GIUDICE DI APPELLO - CAUSA GIA CONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - MANCATA RICUSAZIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*

La violazione da parte del giudice di appello dell'Obbligo di astenersi, qualora abbia avuto gia occasione di conoscere della causa nel giudizio di primo grado, si concreta nella violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validita della sentenza. Pertanto, il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato, in Sede di gravame, come motivo di nullita della sentenza. (Conf 3371'68, mass n 336397' V 3776'68, mass n 337166' 3220'68, mass n 336151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)