Sez. 2, Sentenza n. 2455 del 18/07/1972 (Rv. 359921 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - CASI DI ASTENSIONE - TASSATIVITA - INOSSERVANZA - MANCATA RICUSAZIONE - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - CASI DI ASTENSIONE - TASSATIVITA - INOSSERVANZA - MANCATA RICUSAZIONE - SANATORIA.*
L'art 51 cod proc civ prevede, tassativamente, senza possibilita di interpretazione estensiva, i casi di astensione obbligatoria del giudice, a cui corrisponde il diritto di ricusazione della parti. L'inosservanza dell'Obbligo dell'astensione non si riverbera, peraltro, sulla validita della sentenza, onde il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato come motivo di nullita in Sede di gravame. (Conf 2679'71, mass n 353835; 3776'68, mass n 337166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)