Sez. 2, Sentenza n. 1138 del 20/04/1971 (Rv. 351240 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI- OMISSIONE, INCOMPLETEZZA O ERRONEITA - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI NON TRASCRITTE - CONFIGURABILITA DI MERO ERRORE MATERIALE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI- OMISSIONE, INCOMPLETEZZA O ERRONEITA - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI NON TRASCRITTE - CONFIGURABILITA DI MERO ERRORE MATERIALE.*
L'omessa, incompleta o erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza ne produce la nullita solo quando le conclusioni non siano state esaminate, in modo da determinare la Mancanza di una decisione sulle domande, eccezioni o deduzioni delle non trascritte conclusioni. Qualora, invece, dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni sebbene non trascritte siano state esaminate e disattese, la omessa trascrizione non costituisce motivo di nullita, ma semplice errore materiale suscettibile di correzione nelle forme prescritte dalla legge. (Conf 557'69, mass n 338732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)