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Sez. 3, Sentenza n. 557 del 18/02/1969 (Rv. 338732 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE - NULLITA - LIMITI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI NON TRASCRITTE - CONFIGURABILITA DI ERRORE MATERIALE - PROCEDURA DELLA CORREZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338732-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE - NULLITA - LIMITI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI NON TRASCRITTE - CONFIGURABILITA DI ERRORE MATERIALE - PROCEDURA DELLA CORREZIONE - APPLICABILITA.*

L'omessa, incompleta o erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza ne produce la nullita solo quando le conclusioni non siano state esaminate in modo da determinare la Mancanza di una decisione sulle domande, eccezioni o deduzioni delle non trascritte conclusioni. Qualora, per contro, risulti dalla motivazione della sentenza che le conclusioni siano state esaminate e disattese sia esplicitamente, che implicitamente avendo il giudice fondato la sua pronuncia su altri elementi, il vizio di trascrizione delle conclusioni costituisce un mero errore materiale suscettibile di correzione e non produce la nullita della sentenza. (Conf 1758/68 mass n 333650; V 2112/67, mass n 329234 n 2647/66 mass n 325087).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)