Sez. L, Sentenza n. 6059 del 03/12/1985 (Rv. 443191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - INQUADRAMENTO - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI IN CONCRETO SVOLTE - COMPARAZIONE CON LE MANSIONI SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI - INAMMISSIBILITĂ€.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - INQUADRAMENTO - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI IN CONCRETO SVOLTE - COMPARAZIONE CON LE MANSIONI SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI - INAMMISSIBILITĂ€.*
In tema di inquadramento del lavoratore subordinato occorre esaminare la posizione personale del lavoratore stesso in relazione alle mansioni da lui in concreto espletate, senza che tale posizione possa essere confrontata con quella di altri lavoratori. Pertanto il lavoratore non può pretendere di essere inquadrato in una categoria o qualifica superiore mediante una semplice comparazione delle mansioni da lui svolte con quelle espletate da altri lavoratori. (V 4251/84, mass n 436178; (V 4480/84, mass n 436375; (V 4542/83, mass n 429414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)