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Sez. L, Sentenza n. 4542 del 06/07/1983 (Rv. 429414 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - PROCEDIMENTO LOGICO GIURIDICO DEL GIUDICE DEL MERITO - ARTICOLAZIONE IN TRE FASI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429414-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - PROCEDIMENTO LOGICO GIURIDICO DEL GIUDICE DEL MERITO - ARTICOLAZIONE IN TRE FASI - ESTREMI.*

Al fine della Determinazione della qualifica spettante al lavoratore subordinato il giudice deve seguire un procedimento logico giuridico articolato in tre fasi: la prima rivolta all'accertamento, in fatto, dell'attività lavorativa in concreto svolta; la seconda rivolta all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile nella specie, ovvero nel regolamento interno dell'impresa, avente natura negoziale (nella specie, regolamento per il personale del Banco di Napoli); la terza consistente nella comparazione tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale o regolamentare individuati nella seconda. (V 147/80, mass n 403534 e 403535; (Conf 6058/80, mass n 409832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)