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Sez. L, Sentenza n. 4480 del 27/07/1984 (Rv. 436375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - PROCEDIMENTO LOGICO DEL GIUDICE - VIZIO DI MOTIVAZIONE O VIOLAZIONE DI LEGGE - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - PROCEDIMENTO LOGICO DEL GIUDICE - VIZIO DI MOTIVAZIONE O VIOLAZIONE DI LEGGE - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia di inquadramento del lavoratore si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge, ed eventualmente dal contratto collettivo, a distinzione delle varie categorie e qualifiche, dovendosi anche le indicazioni contrattuali al riguardo ritenere di valore vincolante e decisivo siccome espressione dell'autonomia collettiva e della specifica esperienza, nel settore produttivo e nell'organizzazione aziendale, sottesa alle determinazioni di questa; b) l'accertamento delle concrete mansioni di fatto; C) la comparazione fra queste e le suddette previsioni normative. Mentre la prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione considerata è posta dal contratto collettivo di diritto comune, le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in Sede di legittimità se immuni da vizi logici. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato le sentenze con le quali i giudici del merito avevano riconosciuto il diritto di un dipendente dell'ENEL, con mansioni di verificatore tecnico di contatori, addetto all'accertamento delle sottrazioni fraudolenti di energia elettrica, di essere inquadrato nella categoria b/1 della contrattazione collettiva). (V 7566/83, mass n 432160; (V 434/83, mass n 425231; (V 4041/81, mass n 414693; (V 1386/80, mass n 404924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)