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Sez. T, Ordinanza n. 6728 del 20/03/2026 (Rv. 678649-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA | Ricorso introduttivo - Notificazione - Violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA

Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)