Sez. T, Ordinanza n. 4230 del 25/02/2026 (Rv. 678044-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, è nulla - e non inesistente - la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a, num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica, potendosi conseguentemente far luogo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)