Sez. T, Ordinanza n. 4815 del 24/02/2025 (Rv. 674121-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario telematico - Notificazione del ricorso - Modalità esclusiva - Art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Efficacia dal 24.10.2018 - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 bis, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)