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Sez. 1, Sentenza n. 11510 del 23/05/2014 (Rv. 631609 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esercizio dell'azione causale - Onere del portatore di depositare il titolo in cancelleria - Necessità - Funzione - Inadempimento del giratario all'onere di restituire il titolo "impregiudicato" al proprio girante - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631609-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

L'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, il quale fa carico al portatore di cambiale, che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria, è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, al fine di sottrarlo al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in virtù del rapporto causale, di utilizzare la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente a lui spettanti (in via diretta o di regresso). Ne consegue che il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" di regresso, spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore. Ne vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che l'omesso esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, quale unico soggetto legittimato ad esercitarli.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)