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Sez. U, Sentenza n. 3221 del 25/05/1984 (Rv. 435262 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - RESTITUZIONE - ONERE DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE EX ART. 66 DEL R.D. N. 1669 DEL 1933 - FUNZIONE - OSSERVANZA DI TALE ONERE - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE O CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELLA CITATA NORMA - RILEVABILITÀ SU ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ - OFFERTA E DEPOSITO DEL TITOLO IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISPENSA DEL CREDITORE DALL'OFFERTA E DAL DEPOSITO DEL TITOLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435262-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - RESTITUZIONE - ONERE DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE EX ART. 66 DEL R.D. N. 1669 DEL 1933 - FUNZIONE - OSSERVANZA DI TALE ONERE - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE O CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELLA CITATA NORMA - RILEVABILITÀ SU ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ - OFFERTA E DEPOSITO DEL TITOLO IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISPENSA DEL CREDITORE DALL'OFFERTA E DAL DEPOSITO DEL TITOLO - CONDIZIONI.*

L'art. 66 terzo comma del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, il quale fa carico al portatore di cambiale, che esperisca l'Azione causale, prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria (deposito cui può ritenersi equipollente l'inserimento del documento nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, fino a quando il debitore non ne deduca l'avvenuto ritiro), è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta in forza dell'Azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in base al rapporto causale, di riavere la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente spettantigli (in via diretta o di regresso). L'osservanza di detto Onere da parte del creditore, pertanto, non è riconducibile fra i presupposti processuali, né fra le condizioni dell'Azione in senso proprio, ma attiene ai requisiti per l'esame nel merito della domanda, in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore medesimo, che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'Azione causale. Da tanto consegue che la violazione della citata norma da parte del creditore, quale ostacolo all'esame della domanda nel senso specificato, non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte tempestivamente sollevata davanti al giudice del merito; che, a fronte di detta eccezione, deve ritenersi consentito al creditore di provvedere all'offerta ed al deposito fino alla precisazione delle conclusioni di primo grado (o di secondo grado, se l'eccezione sia sollevata in fase di gravame); che, infine, il creditore è dispensato dall'offerta e dal deposito qualora sopravvenga in corso di causa la prescrizione dell'Azione cambiaria, implicando ciò il venir meno del pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte. (V 4711/81, mass n 415447; (V 6577/80, mass n 410377; (V 5409/79, mass n 401997; (V 2404/79, mass n 398706; (V 242/75, mass n 373439; (V 3481/69, mass n 343611; (V 252/61; (contra 3078/78, mass n 392528).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)